Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e' aggiunto il seguente alinea: "Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi e' ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio".

Testo vigente dal 20 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-06;1077~art6 · fonte su Normattiva