Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e' aggiunto il seguente alinea: "Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi e' ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio".
Testo vigente dal 20 dicembre 1966
