Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. 196 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, e' concesso il trattamento economico nella misura e con le modalita' di cui alla tabella D) della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale. Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie. Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare delle forze armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle forze armate regolari, la liquidazione e' effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1298~art1 · fonte del testo