Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La concessione degli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'art. 2, e' subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra. All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'art. 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra a genitori dei caduti. Gli assegni di cui alla presente legge non sono considerati pensione di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art5 · fonte del testo