Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi, di cui al precedente art. 1, verificatisi, o che si potranno verificare, nei territori delle ex colonie italiane a decorrere dalla data di rispettiva occupazione fino alla data che sara' stabilita, in rapporto a tutti od ai singoli territori predetti, con decreto del Presidente della Repubblica.

Testo vigente dal 24 agosto 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;660~art2 · fonte del testo