Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportate ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

Testo vigente dal 24 agosto 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;660~art1 · fonte del testo