Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi gia' verificatisi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 7-20 marzo 1974, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 27/03/1974 n. 82) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940 - 1945".
Testo vigente dal 28 marzo 1974
