Agli appuntati e alle guardie del Corpo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno cessato dai servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni sessantacinque, spetta l'indennita' speciale prevista, dall'articolo 98 a decorrere dal 1 luglio 1961 o dal collocamento in pensione, se avvenuto posteriormente a questa ultima data. La suddetta indennita' speciale spetta anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', al personale di cui al precedente comma, che si e' trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennita' stessa, nel periodo compreso fra il 1 luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art132 · fonte su Normattiva