La medesima indennita' e' estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1 gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di eta' o di servizio o per infermita' proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di eta'.

Testo vigente dal 7 giugno 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-05-20;503~art2 · fonte del testo