[1]Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50.000.000, sara' provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

[2]capitolo n. 68................... L. 15.000.000 capitolo n. 71................... L. 15.000.000 capitolo n. 72................... L. 5.000.000 capitolo n. 73................... L. 15.000.000 Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 giugno 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-05-20;503~art3 · fonte del testo