Al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia e' concessa l'indennita' di marcia con le stesse norme e nelle stesse misure previste dalle vigenti disposizioni per i militari dell'Esercito.

Testo vigente dal 5 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1128~art1 · fonte del testo