[1]L'indennita' di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, e' stabilita nelle seguenti misure mensili:

[2]1. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

  • a)tenenti....................... L. 11.900 b) sottotenenti.................... L. 11.700 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa.... L. 11.200 2. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:
  • a)tenenti....................... L. 9.765 b) sottotenenti..................... L. 9.600 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa..... L. 9.180 L'indennita' di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in localita' ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, e' stabilita nella misura mensile di lire 5.000. L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo e' esente da ritenute per imposte dirette.

Testo vigente dal 31 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;839~art1 · fonte su Normattiva