Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1960 al 1 gennaio 2019. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonche' della emissione dei titoli di cui all'articolo 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi. Con le stesse modalita' potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-08-17;908~art2 · fonte del testo