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Per ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonche' della emissione dei titoli di cui all'articolo 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi. Con le stesse modalita' potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.
Testo in vigore dal 31 agosto 1960 al 1 gennaio 2019
