Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1958 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Alle associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361, sulla competenza dei prefetti ad autorizzare le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-04;180~art1 · fonte del testo