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Alle associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361, sulla competenza dei prefetti ad autorizzare le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;180~art1 · fonte del testo