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Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di eta' inferiore ai 14 anni compiuti. Gli assegni famigliari sono corrisposti fino al 21° anno di eta' qualora il figlio o la persona equiparata a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta', qualora frequenti l'Universita'. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 20 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;585~art2 · fonte del testo