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All'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonche' per la realizzazione di impianti frigoriferi".

Testo in vigore dal 28 novembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1078~artunico · fonte del testo