Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1975 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) numero 170/71 del 26 gennaio 1971:
tolto: a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui allo articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
tolto: b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne che operano in una o piu' regioni, con decreto del presidente della regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sara' convalidato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
tolto: c) per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in acque interne, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-08-02;388~art1 · fonte del testo