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[1]I fabbricati che sorgeranno sulla via Imperiale dovranno essere costruiti sul limite della strada. Detti fabbricati e quelli costituenti isolati tra due strade dovranno comunque avere un tutto organico ispirato alla medesima concezione architettonica, con carattere di particolare nobilta' sia per proporzioni sia per i materiali da costruzione impiegati.

[2]L'area coperta non potra' essere inferiore al 40% di quella totale per ciascun lotto, salvo deroga su parere del Comitato di cui al successivo articolo 6.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-16;1433~art3 · fonte del testo