Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1955 al 16 dicembre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori delle scuole e istituti pareggiati di cui all'art. 1 verranno determinati sulla base della situazione di fatto esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, comprese le cattedre appartenenti a corsi completi, ancorche' aggiunti, che siano in funzione ininterrottamente da almeno un quinquennio. Le Amministrazioni delle scuole ed istituti pareggiati che, non essendosi avvalse delle facolta' dell'ultimo comma dell'art. 76 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, non abbiano ancora provveduto ad ampliare i rispettivi organici del personale insegnante, sono tenuti ad uniformarsi alle modalita' di cui al precedente comma, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-02-12;39~art2 · fonte del testo