Art. 2
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I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori delle scuole e istituti pareggiati di cui all'art. 1 verranno determinati sulla base della situazione di fatto esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, comprese le cattedre appartenenti a corsi completi, ancorche' aggiunti, che siano in funzione ininterrottamente da almeno un quinquennio. Le Amministrazioni delle scuole ed istituti pareggiati che, non essendosi avvalse delle facolta' dell'ultimo comma dell'art. 76 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, non abbiano ancora provveduto ad ampliare i rispettivi organici del personale insegnante, sono tenuti ad uniformarsi alle modalita' di cui al precedente comma, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 2 marzo 1955 al 16 dicembre 2010
