Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 43 — Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di prima categoria

Alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare oltre agli aumenti di cui all'articolo 24 primo comma, lettera b), qualunque sia la causa del decesso. La domanda per conseguire i benefici di cui al precedente comma deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data di morte dell'invalido. Dopo il predetto periodo di tre anni, il trattamento pensionistico e' liquidato nelle misure previste dalle annesse tabelle G e L La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52. Alla liquidazione dei benefici di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1971, n. 585

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La L. 28 luglio 1971, n. 585 ha disposto (con l'art. 10) che "Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive".

Testo vigente dal 27 agosto 1971

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