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I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:

  • a)al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
  • b)al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
  • c)alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita'.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1338

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La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.6) che " E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55."

Testo in vigore dal 26 settembre 1962 al 1 maggio 1969

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1958 al 26 settembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1962, n. 1338

    La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.6) che " E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;55~art2 · fonte del testo