[1]Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sara' provveduto a rendere applicabili le norme della presente legge, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni, al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ed a quello addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 aprile 1943-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Tiengo - Acerbo - De Marsico - Cini

[6]Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Testo vigente dal 14 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art17 · fonte del testo