Le prestazioni assicurative sono dovute:
- a)in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilita' permanente al lavoro superiore al venti per cento;
- b)in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purche' il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilita derivante dalla silicosi od asbestosi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169
2Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169, nel modificare l'art. 4 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15 del Regolamento allegato) che "Le prestazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare".
Testo vigente dal 10 novembre 1960
