Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1956 al 10 novembre 1960. Leggi il testo vigente →
((Le prestazioni assicurative sono dovute:
- a)in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilita' permanente al lavoro superiore al venti per cento;
- b)in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purche' il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilita derivante dalla silicosi od asbestosi)).
Testo in vigore dal 28 luglio 1956 al 10 novembre 1960
