I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art14 · fonte su Normattiva