Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 marzo 1989, n. 88
9con decorrenza dal 1 gennaio 1989
La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903".
Testo vigente dal 28 marzo 1989
