La Gestione, per gli anni 1965-69, versera' al Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art16 · fonte su Normattiva