Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Art. 20 — Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658)

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale e' stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed e' posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto. Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 19, da evidenziare tra le passivita' della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle societa' e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni. Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sara' ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art20 · fonte su Normattiva