L'eta' minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, e' stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.
Testo vigente dal 12 agosto 1966
