L'eta' minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, e' stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art17 · fonte su Normattiva