L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397. Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art36 · fonte su Normattiva