Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi e' ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui allo articolo 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 7, primo comma. Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale e' integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attivita' commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale. Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione. Avverso le decisioni della Commissione provinciale e' ammesso ricorso tramite la Commissione provinciale alla Commissione centrale di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, di cui al precedente comma. La decisione della Commissione centrale 61 notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo. Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonche' le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7, ultimo comma.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art9 · fonte su Normattiva