All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1965

    Questione infondata
    23 aprile 1965

    riunite le due cause, dichiara non fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del D.L. L. 9 novembre 1945, n. 788; 24 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048, proposta con le ordinanze citate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, P…

    Art. 13 cost. · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 16 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 gennaio 1965. 87 parole tolte, 18 parole aggiunte in 5 capoversi.

… superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. tolto: L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'art. 10, e' ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

tolto: a) datori di lavoro.......... 50 per cento

tolto: b) lavoratori................ 25 "

tolto: c) Stato..................... 25 "

tolto: La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10 e' sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art16 · fonte del testo