Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di eta' per il conseguimento della pensione di vecchiaia e' stabilito ai compimento del sessantacinquesimo anno di eta' per gli uomini e del sessantesimo anno di eta' per le donne. Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita', le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

Testo vigente dal 13 luglio 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-04;463~art6 · fonte del testo