[1]In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1 gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'eta' e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

[2]===================================================================== | Eta | Contributi giornalieri |--------------------------|-------------------------- ANNO | | | Numero | Uomini | Donne |-------------------------- | | | Uomini | Donne -------------|-------------|------------|---------------|---------- 1958.........| 65 ed oltre |65 ed oltre | 104 | 104 1959.........| 65 | 65 | 208 | 208 1960.........| 65 | 65 | 312 | 312 1961.........| 65 | 65 | 416 | 416 1962.........| 65 | 65 | 520 | 520 1963.........| 65 | 65 | 624 | 624 1964.........| 65 | 64 | 728 | 728 1965.........| 65 | 63 | 832 | 832 1966.........| 65 | 62 | 936 | 936 1967.........| 65 | 61 | 1.040 | 1.040 1968.........| 65 | 60 | 1.144 | 1.110 1969.........| 65 | 60 | 1.248 | 1.179 1970.........| 65 | 60 | 1.352 | 1.249 1971.........| 65 | 60 | 1.456 | 1.318

[3]1 La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, e' inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unita' attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 1963, n.9

1

La L. 9 gennaio 1963, n.9 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo fra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre e' raggiunto allorche risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto: Numero anni coperti di contribuzione. Uomini Anno Donne 1962.................................... 5 1963.................................... 6 1964.................................... 7 1965.................................... 8 1966.................................... 9 1967................................... 10 1968................................... 11 1969................................... 12 1970................................... 13 1971 14"

Testo vigente dal 15 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il tolto: 1° aggiunto: 1 gennaio 1958 e il tolto: 1 aggiunto: 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 1963, n.9

    La L. 9 gennaio 1963, n.9 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo fra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre e' raggiunto allorche risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto: Numero anni coperti di contribuzione. Uomini Anno Donne 1962.................................... 5 1963.................................... 6 1964.................................... 7 1965.................................... 8 1966.................................... 9 1967................................... 10 1968................................... 11 1969................................... 12 1970................................... 13 1971 14"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art22 · fonte del testo