Art. 16
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1963, n. 9.
Abrogato dal 15 febbraio 1963
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1963, n. 9.
Abrogato dal 15 febbraio 1963
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963. 240 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I periodi di assicurazione in qualita' di componente di famiglia di coltivatori diretti, di mezzadri o di coloni sono cumulabili con quelli derivanti da qualsiasi altra attivita' lavorativa ai soli fini delle pensioni dirette sia di vecchiaia che di invalidita'. Tuttavia, l'assicurato potra' ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'eta' prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'eta' fissata dall'art. 17 solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che gli siano stati accreditati in rapporto alla sua qualita' di componente di famiglia coltivatrice diretta, mezzadrile o colonica. Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per i componenti le famiglie coltivatrici dirette mezzadri o coloniche, hanno diritto, al compimento dei normali limiti di eta' stabiliti per i componenti predetti, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti le famiglie suddette. Se peraltro la pensione gia' liquidata sia stata, a suo tempo, maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo stabilito dall'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dal supplemento di cui al precedente comma deve detrarsi l'importo della integrazione predetta. Il supplemento di pensione di cui al secondo comma e' pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed e' regolarmente integrato sino a 45 volte il suo ammontare, in conformita' del disposto dell'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art16 · fonte del testo