Art. 3
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1963, n. 9.
Abrogato dal 15 febbraio 1963
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1963, n. 9.
Abrogato dal 15 febbraio 1963
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963. 271 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonche' la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalita' stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I contributi di cui ai precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico. Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari. Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non puo' in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo art. 5. Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi piu' di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art3 · fonte del testo