Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, gia' soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.

Testo vigente dal 11 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art20 · fonte del testo