L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963. 48 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi. tolto: Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art1 · fonte del testo