I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attivita' - nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli derivanti da altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti. L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:
- a)alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
- b)al compimento dell'eta' prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'eta' fissata dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;
- c)alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N.613)).
Testo vigente dal 27 agosto 1966
