Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'art. 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18. Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di quindici giorni a cura del sindaco del Comune. I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro venti giorni dalla data dell'affissione. Il commissario decidera' sentito il parere della Commissione consultiva.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art31 · fonte del testo