Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali. Dette elezioni dovranno essere effettuate entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Il commissario della Cassa mutua provinciale ha facolta' di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse mutue comunali. In tal caso il delegato controfirmera' il verbale relativo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art32 · fonte del testo