Il commissario della Federazione nazionale Casse mutue, sentita la Commissione consultiva nazionale, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli, emanera' tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni. Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali saranno convocate dal commissario provinciale entro quattro mesi dall'entrata, in vigore della presente legge. L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio centrale della, Federazione nazionale Casse mutue provinciali sara' convocata dal commissario nazionale entro cinque mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art34 · fonte del testo