Con effetto dal 1 luglio 1962, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti minimi stabiliti dall'articolo 2, primo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Testo vigente dal 13 febbraio 1963
