Con effetto dal 1 luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti: "La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, e' aumentata di lire 1.000. "L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta".

Testo vigente dal 13 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;44~art1 · fonte su Normattiva