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L'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e sino a 65 anni, anche ai sottufficiali che si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 84 della suddetta legge fra il 1 gennaio 1954 e la data di entrata in vigore della legge stessa.
Testo in vigore dal 10 marzo 1958 al 9 ottobre 2010
