Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1958 al 9 ottobre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' speciale annua prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e' estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta', agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per eta' direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369, e sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, e 10 gennaio 1947, n. 58, nonche' agli ufficiali delle stesse Forze armate che, gia' in ausiliaria per eta', erano stati da tale posizione collocati a riposo rispettivamente prima delle date anzidette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;205~art1 · fonte del testo