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L'indennita' speciale annua prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e' estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta', agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per eta' direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369, e sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, e 10 gennaio 1947, n. 58, nonche' agli ufficiali delle stesse Forze armate che, gia' in ausiliaria per eta', erano stati da tale posizione collocati a riposo rispettivamente prima delle date anzidette.

Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;205~art1 · fonte del testo