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Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal servizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' dipendente da cause di servizio, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta', l'indennita' speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, nella misura stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;205~art2 · fonte del testo